
Il danno patrimoniale (alle cose)
Il danno patrimoniale è la lesione al patrimonio della vittima e si compone dal:
1) Danno emergente cioè la spesa necessaria per la riparazione del
veicolo e comunque per la riparazione o la sostituzione di tutti gli
oggetti danneggiati. ATTENZIONE se il danno al veicolo è superiore al
valore di mercato dello stesso, il risarcimento avviene per equivalente
ai sensi dell’art. 2058 comma 2 codice civile; in tal caso ad essere
risarcito non sarà il costo della riparazione del mezzo ma il valore
commerciale che esso aveva al momento dell’incidente. In questa seconda
modalità di risarcimento può capitare di ricevere molto spesso, una
liquidazione non propriamente equa, che potrebbe non essere sufficiente
per affrontare l’acquisto di un nuovo mezzo. E’ pertanto importante
essere coscienti che, in tali casi, ciò che può essere richiesto
consiste:
– nel valore del veicolo in base quotazione di mercato;
– nel rimborso della tassa circolazione;
– nel rimborso del costo di immatricolazione di un altro veicolo;
– nel costo di demolizione veicolo danneggiato;
– nel costo di trasporto veicolo presso autodemolitore;
– nel costo relativo al noleggio di altro veicolo di medesima classe per il periodo strettamente necessario.
2) Lucro cessante è il minor guadagno che il soggetto subisce in
seguito ad un incidente; si pensi, ad esempio, alla riduzione degli
introiti per un artigiano impossibilitato a recarsi presso i clienti in
assenza di un veicolo o ad astenersi dal lavoro per le lesioni subite.
4) Fermo tecnico è il danno che il proprietario viene a subire per
essere stato privato dell’utilizzo del mezzo per il periodo necessario
alle riparazioni dello stesso.